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Nel contesto del contratto di appalto stipulato in data 27 aprile 2022 tra Società Alfa e i committenti Tizio e Caio, il Tribunale di Siena è stato investito dell’eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dai committenti, qualificati come “consumatori” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, e dalla Società Alfa, qualificata “professionista” . L’eccezione si fonda sull’art. 66-bis del D.Lgs. 206/2005, che istituisce un foro esclusivo e inderogabile a favore del consumatore: «Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore»

La parte convenuta ha sottolineato come nel contratto non sia mai stata pattuita né approvata, con trattativa individuale, una clausola di deroga al foro del consumatore, limitandosi la clausola 22 a prevedere unicamente il tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Siena . In mancanza di prova di una specifica trattativa individuale sul foro, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che la clausola derogatoria è nulla e inefficace anche quando coincida con uno dei fori legali ordinari (Cass. 6802/2010).

Sul tema del domicilio “eletto” per il consumatore, la Corte ha chiarito che rileva esclusivamente quello indicato al momento della conclusione del contratto e ancorato al negozio giuridico, escludendo elezioni di domicilio successive o in atto introduttivo (Cass. 10832/2011; Cass. 181/2015). Nel caso di specie, né Tizio né Caio hanno eletto domicilio diverso da Roma al momento della stipula, e nessuna nuova elezione è avvenuta in sede di citazione.

In linea con l’orientamento consolidato (Cass. n. 181/2015; Cass. n. 5703/2014; Cass. n. 17083/2013), il Tribunale ha pertanto riconosciuto che il contratto di appalto, pur negoziato singolarmente, rientra nella tutela consumeristica e che, in assenza di una trattativa individuale sulla deroga, il foro esclusivo del consumatore non può essere derogato.

Il giudice ha dunque accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando la necessità di riassumere il giudizio innanzi al Tribunale di Roma nel termine perentorio di tre mesi.

In sintesi, la questione di diritto attiene a:

  1. Applicabilità del foro del consumatore al contratto di appalto: anche i contratti di appalto conclusi con consumatori sono soggetti alla disciplina degli artt. 66-bis e 33 del Codice del Consumo.

  2. Inderogabilità del foro: la competenza territoriale è esclusiva e inderogabile se non specificamente oggetto di trattativa individuale, con nullità delle clausole inverse di foro.

  3. Domicilio elettivo: rileva solo quello convenuto alla stipula, non successive elezioni o domiciliazioni ai fini processuali.

Questo importante arresto conferma la centralità della tutela del consumatore anche nei rapporti di appalto e ribadisce l’impostazione rigorosa della Corte di Cassazione sul tema dell’inderogabilità del foro protetto.

[testo elaborato con AI]