Tribunale civile di Roma – Ordinanza 11 luglio 2024, n. 3501
RICUSAZIONE ARBITRALE – Termine perentorio di dieci giorni dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione – I motivi di convenienza (denuncia-querela nei confronti dell’arbitro) erano già noti alla parte ricorrente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con atto difensivo depositato il 21 febbraio 2021 – Istanza di ricusazione depositata il 15 marzo 2024, oltre il termine decadenziale – Richiesta inammissibile