Per ragioni di studio, pubblichiamo, con dati resi anonimi, l’Ordinanza del Tribunale di Roma in materia di Arbitrato.
Tribunale di Roma – Il Presidente nella persona del Dott. Roberto Reali – Ordinanza in camera di consiglio del 11 luglio 2024
Fatti: la parte ricorrente ha invocato “gravi ragioni di convenienza” fondate su denunce-querela presentate da ex dipendenti nei confronti dell’arbitro, depositando il ricorso per ricusazione il 15 marzo 2024, dopo aver avuto contezza delle querele l’11 marzo 2024 (data di deposito presso la Procura).
Eccezione di tardività: la controparte e l’arbitro hanno fatto valere che le medesime ragioni erano già emerse in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con atto difensivo depositato il 21 febbraio 2021, sicché la parte ricorrente era già a conoscenza dell’interesse personale dell’arbitro e avrebbe dovuto proporre ricusazione entro dieci giorni da tale conoscenza.
Principio applicato: ai sensi dell’art. 815 c.p.c., comma 2, la ricusazione deve essere proposta entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione; non rileva la successiva conoscenza di querele se i motivi erano già accessibili alla parte.
Decisione: dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione per decorso del termine decadenziale, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, l’ordinanza rigetta la ricusazione perché proposta oltre il termine di legge, ritenendo che i presunti motivi di convenienza fossero già noti alla parte ricorrente fin dal 2021.
[massima elaborata con AI]