Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 – Sblocca Italia

Pubblichiamo il testo del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132  – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Ecco le novità più significative.

TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE. Le cause civili pendenti in primo grado nonché in grado d’appello, con richiesta congiunta delle parti in causa, possono essere trasferite in sede arbitrale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Si disincentiva il contenzioso giudiziale favorendo l’accordo mediante l’intervento e la gestione da parte degli avvocati. Tra questi ultimi sono espressamente ricompresi  avvocati stabiliti iscritti all’albo anche  ai  sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (art. 2). Lo scopo è arrivare ad una rapida formazione del titolo esecutivo senza passare per un giudice.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTI INDISPONIBILI. Gli avvocati possono negoziare giudizi  in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

MODIFICA REGIME SPESE PROCESSUALI. Chi ha provocato una lite pretestuosa è costretto a pagare un aggravio di spese.

GIUDIZI FACILI, RITO SPECIALE. Tutte le cause che non necessitano di istruttorie complesse, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, possono passare dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.

L’AVVOCATO RACCOGLIE LE TESTIMONIANZE FUORI DAL PROCESSO. Le dichiarazioni scritte rese al difensore possono essere portate nel processo ed assumere dignità di prova.

MENO FERIE. La sospensione feriale si avrà dal 6 al 31 di agosto.

INTERESSI MAGGIORATI. Incremento del saggio di interessi moratori per chi si avvale indebitamente del processo.

INFORMATIVA ALLARGATA PER IL CREDITORE MUNITO DI TITOLO. L’Ufficiale giudiziario, dietro ordine del giudice, mette in condizione il creditore di accedere ad informazioni che riguardano il proprio debitore presenti in banche dati altrimenti inaccessibili o difficilmente accessibili.

FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE. Spetta al creditore trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.

MODIFICHE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN FASE ESECUTIVA. La competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Ciò non vale per la PA.

 

Alcune precisazioni sull’entrata in vigore.

13 SETTEMBRE 2014 – sono entrati in vigore (e quindi già applicabili anche ai processi in corso per espressa previsione normativa) le norme che riguardano il “trasferimento in sede arbitrale” (art. 1).
Stessa sorte  alla possibilità del difensore di “raccogliere dichiarazioni fuori dal processo” (art. 15).

1 GENNAIO 2015 – entrano in vigore le norme sulla “sospensione feriale”.

La vera curiosità è l’entrata in vigore di tutto il resto, soprattutto se si pensa che il Parlamento può apportare modifiche, ovvero porre nel nulla parte o tutto il decreto. Infatti, entreranno a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione le seguenti norme:

  1. modifiche al regime della compensazione delle spese (art. 13).
  2. passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (art. 14).
  3. nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17).
  4. iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 18 – nuovo 492-bis c.p.c.).
  5.  ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 19).
  6. esecuzione presso terzi.

Addirittura al 90° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione le seguenti norme:

  1. negoziazione assistita.

 

Stando a quanto sopra, alla mente i tempi di entrata in vigore delle norme più significative (a meno di non credere che la “soluzione arbitrale” sia la panacea ai mali della giustizia), e a quanto previsto dall’art. 77 della Costituzione che autorizza il Governo ad adottare, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge, salvo conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni, il DL 132/14 sembra prendersela con tutta calma. Insomma, per dirla alla E. Flaiano (nella foto) “la situazione è grave ma non seria”.

Ecco il link al decreto (clicca qui)