Articolo di Antonio Bubici pubblicato sul sito dell’Associazione ANDDOS a commento della Legge contro l’Omofobia e la Transfobia nel quale si riassumono le fasi salienti dell’iter legislativo e le conseguenze giudiziarie che potrebbe subire la norma qualora venisse approvata in via definitiva in Senato.

ANTONIO BUBICI
Avvocato

 
Abstract
La legge sull’omofobia e transfobia attualmente in esame in Parlamento ha acceso forti discussioni per via di un emendamento (Verini-Gitti) che ha snaturato completamente il progetto di legge dal quale si era partiti: l’aggiunta della condotta di omofobia e transfobia alla Legge Mancino, normativa cardine contro i crimini d’odio. Il Senato della Repubblica sta per discutere un testo inadeguato e dannoso rispetto alle esigenze di tutela da tempo invocate dalla comunità LBGTQ e, a meno di ripensamenti o modifiche dell’ultimo momento, la legge sull’omofobia potrebbe introdurre, di fatto, una sorta di “discriminazione autorizzata”. Bisogna porvi rimedio, non solo espungendo dal testo l’emendamento Verini-Gitti, ma definendo con precisione le condotte punibili, al fine di evitare un margine interpretativo troppo ampio da parte dei giudici. Inoltre, la legge sull’omofobia e transfobia deve superare il reciproco pregiudizio di fondo che l’ha animata, tanto da parte dei sostenitori, quanto da parte dei suoi detrattori. Questi ultimi in particolare e per certi versi, a ragione, hanno alzato barricate ideologiche per evitare una potenziale deriva della norma che a loro modo di vedere avrebbe potuto portare alla censura penalmente rilevante la manifestazione del pensiero in tema di omosessualità. Di qui il pericoloso salvacondotto generato dall’emendamento Verini-Gitti. La legge sull’omofobia, in effetti, non deve essere volta a limitare indebitamente la libera manifestazione del pensiero, bensì deve colpire, con forza la sola condotta discriminatoria perpetrata in danno di una categoria di persone: gli omosessuali. In altre parole, non è possibile in una democrazia moderna soffocare l’altrui opinione, quand’anche questa appaia infondata e priva di ragioni. I beni giuridici da tutelare, quindi, sono l’identità e l’orientamento sessuale che vengono compromessi e messi in pericolo dalla condotta discriminatoria e questa non può essere tollerata in alcun modo e in nessuna forma. In fatto di legge contro l’omofobia deve esistere dunque una netta cesura tra libertà di pensiero e discriminazione e, in armonia con le norme costituzionali, solo il fatto di valicare di tale limite può comportare l’applicazione di una sanzione penale ma allo stesso modo non si può censurare la manifestazione di un libero pensiero, neanche se questo può rappresentare presupposto ideologico-teorico della discriminazione stessa.
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