Equitalia ha dei limiti

Equitalia S.p.A. è una società italiana a totale controllo pubblico, incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate ed al 49% dall’INPS.

Fino al 1990 in Italia la riscossione era affidata ad una pluralità di soggetti privati che operavano in ambiti molto piccoli, a volte anche più di uno all’interno di un territorio provinciale. La riforma della riscossione è avvenuta con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 deliberato dal Governo Berlusconi III, convertito con modificazioni nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la costituzione di Riscossione S.p.A., che nel 2007 ha preso il nome di Equitalia S.p.A.. Equitalia, fin dalla sua costituzione e attraverso una campagna di acquisizioni e fusioni, ha ridotto a tre il numero degli agenti della riscossione. Al 31 dicembre 2011 sono operative: Equitalia Nord S.p.A, Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A., Equitalia Giustizia S.p.A. e Equitalia Servizi S.p.A., incorporata nella capogruppo il 1º luglio 2013 [1].

L’agio e gli interessi previsti dalla legge e applicati alla riscossione hanno generato nell’opinione pubblica una forte ostilità in capo ad Equitalia [2].

L’attivazione di procedure quali il pignoramento di beni (inclusi immobili) anche a fronte di debiti relativamente modesti o l’inefficienza amministrativa della società sono state spesso oggetto di critiche da parte della stampa; col tempo sono state in gran parte superate in seguito all’introduzione di modifiche normative che hanno ridotto il ricorso a tali procedure, offrendo, da un lato, massime garanzie ai cittadini, ma, dall’altro, come rilevato dalla Corte dei Conti in una relazione al Parlamento del 2013, rischiando di indebolire l’attività di recupero dell’evasione [3].

Relativamente alla procedure esecutive immobiliari sono previsti, infatti, importanti limiti.

L’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha modificato l’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 e così recita:

“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto.”.

In pratica Equitalia non può mai procedere al pignoramento della prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso. Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro e dopo che siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. D’intesa con Equitalia il contribuente può vendere l’immobile pignorato o ipotecato. In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il pagamento del debito e restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente.

Il Ministero dell’Economia, con una nota del mese di maggio 2014, ha ritenuto che la norma in questione non avesse effetto retroattivo e che, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci.

E’ peraltro intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 12 settembre 2014, n. 19270 con la quale i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che la norma ha effetto retroattivo e, pertanto, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 21 agosto 2013.

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[1] Fonte Wikipedia

[2] http://ilcorsivoquotidiano.net/economia/come-equitalia-pratica-liberabere-usura.html

[3]http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-18/corte-conti-miliardo-meno-riscosso-equitalia-e-stata-indebolita-123308.shtml?uuid=ABcyonk&fromSearch