Approvata la Legge Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Dal fallimento si passa alla liquidazione giudiziale dei beni.

Il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2681 recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Il ddl si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali;
Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza;
Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.
Più dettagliatamente, l’articolo 1 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

L’articolo 2 sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
L’articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario.
L’articolo 4 prevede l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi.

I successivi articoli dettano principi e criteri direttivi:

  • per l’incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi (art. 5);
  • per la riforma dell’istituto del concordato preventivo (art. 6);
  • per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale (art. 7);
  • per riformare l’istituto dell’esdebitazione (art. 8);
  • per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 9);
  • per il riordino e la revisione del sistema dei privilegi, nell’ottica di una loro riduzione (art. 10);
  • per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari (art. 11);
  • per l’adozione di disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (art. 12);
  • per disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca) (art. 13).
  • L’articolo 14 autorizza il Governo ad apportare alcune modifiche al codice civile.
  • L’articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell’istituto.
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