Nuovo Codice Deontologico Forense. Al via la pubblicità, ma con moderazione!

Già dai primi anni ’90 in Francia, in cui il numero complessivo degli iscritti alla professione forense – cosa ormai leggendaria – non supera gli iscritti presenti in tutto il Lazio (51.758 nel 2010 secondo i dati Cepj), è in vigore una legge che permette agli avvocati di fare pubblicità ai propri studi legali, seppure entro determinati limiti che impongono il rispetto dei doveri di dignità e di decoro. La medesima cosa accade in Germania dal 1997. Lo stesso anno anche in Spagna – patria di un numero di avvocati nettamente inferiore a quello presente in Italia ed in cui l’accesso alla professione non è subordinato ad alcun esame di abilitazione – è stata adottata una disciplina ad hoc, in particolare l’art. 7 del Código Deontológico aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio  stabilisce:

1. El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo ámbito territorial actúe.

2. Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella publicidad que comporte, entre otros supuestos:

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

b) Afectar a la independencia del abogado.

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados.

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, ya que su uso se encuentra reservado únicamente a la publicidad institucional que, en beneficio de la profesión en general, sólo pueden realizar los Colegios, Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española.

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan un descrédito, denigración y menosprecio de la Abogacía, de la Justicia y de sus símbolos.

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios.

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la Abogacía o de la Justicia.

Secondo la Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo, al paragrafo 2.6, “gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione”, pertanto è consentita la pubblicità personale anche sui media, a condizione che vengano rispettati i dettami ora descritti.

In Italia solo con il “Decreto Bersani” (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248) sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Con la c.d. ”Manovra bis” (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 14) viene precisato che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera, a condizione che le informazioni siano trasparenti, veritiere e corrette. Con il D.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, art. 4 comma secondo, si precisa che la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta e non deve violare l’obbligo di segreto professionale. Da ultimo, con la L. 31 dicembre 2012 n. 247, all’art. 10 è consentito all’avvocato di fare pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono vano essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

Il 14 ottobre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice Deontologico Forense (leggi in basso) così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014, che si adegua alle previsioni normative stabilite dalla Legge 247/2013. Tale Codice fa un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la pubblicità.

Due sono gli articoli che se ne occupano:

Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale

1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2.Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3.In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Art. 35 – Dovere di corretta informazione

1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

3.L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.

4.L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5.L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.

7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.

11.Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

12.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La vera novità rispetto al passato è che l’avvocato italiano, per farsi pubblicità, non potrà far riferimento al costo delle prestazioni facendo leva sulla possibilità di risparmiare. Inoltre il Codice precisa che la pubblicità non può essere anonima ma il professionista dovrà sempre manifestare la propria identità palesando il proprio nome e cognome. E’ vietato, dunque, propagandare i servizi legali in modo generico o senza nomi, nonché propagandare servizi legali a prezzi scontanti.

Il Codice in commento entrerà in vigore il 13 dicembre 2014 (art. 73).

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