In una recentissima sentenza (n. 7469/2025), la Corte di Cassazione, Sezione 2^ penale, ha statuito che, in tema di proprietà industriale, l’art. 45 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), nel prevedere che al produttore spetti l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica – vale a dire i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera, i quali comprendono non solo la proiezione nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella sua forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico, ovvero in eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e di messa in circolazione introdotte dal progresso tecnico – detta una presunzione che vale fino a prova contraria, prevedendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori i diritti di sfruttamento cinematografico dell’opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all’autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a futuri diritti.
Ne consegue che chi contesta al produttore cinematografico l’intervenuta acquisizione, a titolo derivativo, della titolarità dei diritti di utilizzazione dell’opera – o anche solo l’estensione o l’ambito temporale di tali diritti – è tenuto a fornire la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali. [Fattispecie in cui la ricorrente – limitandosi a sostenere che l’opera cinematografica fosse caduta nel pubblico dominio per scadenza del termine cinquantennale (di cui all’art. 78-ter, L. 633/1941) e che il produttore non fosse soggetto al termine di protezione più lungo di settant’anni previsto per gli autori (di cui all’art. 32, L. 633/1941) – non aveva fornito alcuna prova idonea a superare la predetta presunzione di legge (di cui all’art. 45, L. 633/1941), vedendosi così, dapprima, rigettata dal G.I.P. l’opposizione a decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. in ordine a supporti DVD e Blu-ray riproducenti opere cinematografiche e, successivamente, rigettato dalla Corte di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento giurisdizionale impugnato].
(Avv. Michele Natale)