Con questa pronuncia, la Corte dei conti (Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 79422/2026) affronta un tema che ricorre spesso nella pratica: cosa accade quando la posizione contributiva di un dipendente pubblico non è correttamente ricostruita nelle banche dati e l’INPS nega o riduce la pensione per ragioni “tecniche” o formali. La risposta della Corte è molto chiara: gli errori o le disfunzioni dei sistemi informatici tra amministrazioni non possono ricadere sul pensionato, se il servizio e la contribuzione risultano provati.

Il caso nasce dal ricorso di un ex dipendente comunale che, dopo il pensionamento, si accorge che la propria pensione è stata calcolata con il sistema misto e non con quello retributivo. Il punto decisivo sta in un periodo di servizio svolto nel 1979 presso la Provincia di Roma, che non risultava correttamente valorizzato nella posizione assicurativa. Proprio quel periodo, apparentemente “lontano” e marginale, era invece determinante per superare la soglia dei 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con conseguenze dirette sul regime di calcolo della pensione.

L’INPS aveva opposto le classiche difese di tipo formale: il periodo non risultava nelle banche dati, si trattava di servizio a tempo determinato e, in mancanza di specifiche domande o sistemazioni, non poteva essere considerato utile. Inoltre, eventuali rettifiche – secondo l’Istituto – spettavano all’ente datore di lavoro attraverso le procedure telematiche (Passweb). La Corte, però, sposta il baricentro dal piano informatico a quello giuridico. Dalla documentazione emerge che l’assunzione era avvenuta in base a una normativa pubblicistica, con equiparazione al personale non di ruolo e con espressa previsione di iscrizione alla gestione previdenziale degli enti locali. Non solo: quel periodo era stato persino presente nei sistemi e poi cancellato per errore. In questo contesto, afferma il giudice, le difficoltà tecniche di riallineamento tra enti sono irrilevanti rispetto al diritto sostanziale del lavoratore. Se il servizio è provato e assistito da contribuzione dovuta, deve essere riconosciuto ai fini pensionistici.

La decisione è particolarmente significativa perché ribadisce un principio di tutela forte: il pensionato non può restare “bloccato” tra INPS e amministrazioni datrici di lavoro che si rimpallano competenze e flussi informativi. Il processo serve proprio ad accertare il diritto, indipendentemente dalle imperfezioni del sistema amministrativo. Una volta riconosciuto il periodo di servizio (al netto delle eventuali sovrapposizioni con altri periodi già coperti), la Corte dispone la riliquidazione della pensione secondo la disciplina corretta, con pagamento degli arretrati e degli accessori.

La sentenza affronta anche un altro profilo frequente: l’esclusione dalla base pensionabile di alcune indennità e di emolumenti corrisposti, anche dopo la cessazione dal servizio. Anche qui l’INPS insisteva sulla necessità di formali rettifiche telematiche da parte del Comune. La Corte, tuttavia, valorizza la prova dell’effettiva erogazione delle somme e le attestazioni dell’ente datore di lavoro, affermando la doverosità della riliquidazione, fermo restando che le amministrazioni dovranno completare le operazioni di propria competenza. Ancora una volta emerge l’idea che il diritto alla pensione non può restare sospeso finché gli enti non “sistemano” i propri sistemi.

Di particolare interesse, poi, è il passaggio sul riparto di giurisdizione. La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio (TFS), chiarendo che non si tratta di materia pensionistica in senso stretto, ma di un trattamento economico connesso al rapporto di lavoro, devoluto al giudice ordinario del lavoro. Al contrario, tutte le questioni relative alla misura e alla riliquidazione della pensione restano nella giurisdizione contabile. È un chiarimento molto utile nella pratica, perché evita di concentrare in un unico giudizio domande che, in realtà, seguono binari giurisdizionali diversi.

Nel complesso, questa pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui, nel settore delle pensioni pubbliche, la ricostruzione corretta della carriera e delle voci retributive prevale su formalismi e rigidità procedurali. Anche periodi lontani nel tempo o voci retributive apparentemente secondarie possono incidere in modo decisivo sul trattamento finale. Per questo, l’analisi documentale della storia lavorativa e previdenziale resta uno snodo centrale nella tutela del diritto a una pensione correttamente determinata.

Avv. Francesco Cresti