La questione della tutela delle fotografie nel diritto d’autore rappresenta da tempo un tema di grande rilievo, al confine tra tecnica e creatività, tra documento e opera dell’ingegno. Di recente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul punto, offrendo importanti chiarimenti in merito ai presupposti che consentono di riconoscere ad una fotografia la qualifica di “opera fotografica” ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore).
L’occasione è stata fornita dalla nota vicenda relativa alla celebre fotografia che ritrae i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scattata nel corso di un convegno pubblico e successivamente utilizzata nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla legalità.
Il fotografo rivendicava il diritto d’autore sull’immagine, lamentando l’illegittima riproduzione della stessa senza la propria autorizzazione.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33599, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, escludendo la tutela autorale dell’immagine in quanto priva del requisito della creatività.
Il quadro normativo
La disciplina delle fotografie è contenuta negli articoli 87-92 della Legge sul diritto d’autore, che distingue tra:
- “opere fotografiche”, dotate del requisito della creatività e pertanto pienamente tutelate come opere dell’ingegno ex art. 2, n. 7, L. 633/1941;
- “semplici fotografie”, ossia mere riproduzioni tecniche di persone o cose, tutelate in via più limitata attraverso i diritti connessi previsti dagli artt. 87 e ss..
La differenza sostanziale tra le due categorie risiede, dunque, nel grado di apporto personale dell’autore e nella presenza di una scelta creativa idonea a imprimere all’immagine una connotazione soggettiva e originale.
Il requisito della creatività
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, la creatività non coincide con la mera abilità tecnica né con l’elevata qualità esecutiva dello scatto. Essa si manifesta quando l’autore esprime, attraverso le proprie scelte compositive e interpretative, un atto intellettuale individuale che trascende la mera rappresentazione della realtà.
La Corte di Cassazione, nella citata ordinanza, ha chiarito che la fotografia diventa opera protetta solo quando è il frutto di una scelta creativa consapevole, che si rifletta:
- nella selezione e nello studio del soggetto;
- nell’inquadratura, nella luce, nel taglio e nella prospettiva;
- nell’eventuale rielaborazione o post-produzione dell’immagine;
- e, più in generale, in ogni elemento idoneo a rendere percepibile l’impronta personale dell’autore.
In mancanza di tali elementi, la fotografia resta una mera riproduzione tecnica, non suscettibile della piena tutela prevista per le opere dell’ingegno, ma solo della protezione residuale ex art. 87 L. 633/1941, che riconosce al fotografo diritti patrimoniali limitati e di durata ridotta (vent’anni dalla produzione).
Considerazioni conclusive
L’insegnamento della Suprema Corte conferma la centralità del criterio della creatività quale elemento qualificante la fotografia come opera protetta.
Per i professionisti del settore – fotografi, agenzie, editori e committenti – risulta essenziale distinguere tra immagini artistiche e mere riproduzioni tecniche, anche al fine di regolare correttamente i rapporti contrattuali e i diritti di utilizzazione economica.
In un contesto nel quale la produzione e la diffusione di immagini sono rese sempre più rapide e accessibili dalle tecnologie digitali, il confine tra tecnica e creazione intellettuale si fa sottile, ma non per questo irrilevante.
Solo la fotografia che riflette una scelta autoriale consapevole, che trascende la mera registrazione del reale e che comunica una visione personale del mondo, potrà essere elevata al rango di opera dell’ingegno e godere della piena tutela del diritto d’autore.
Articolo a cura dell’Avv. Stefania Migno