La Corte dei Conti Lazio (sent. n. 79422/2026) chiarisce che errori o disfunzioni informatiche tra amministrazioni non possono penalizzare il pensionato quando servizio e contribuzione risultano provati. Nel caso di un ex dipendente comunale, un periodo di servizio del 1979 – “sparito” dalle banche dati – era decisivo per superare i 18 anni di anzianità al 31/12/1995 e ottenere il calcolo retributivo. La Corte ordina quindi la riliquidazione della pensione con arretrati e accessori, valorizzando la prova documentale anche su indennità ed emolumenti. Precisa infine che la pensione rientra nella giurisdizione contabile, mentre il TFS spetta al giudice del lavoro.
